Un anno fa: il nuovo decreto prevenzione incendi
Era il 2 settembre di un anno fa, dopo un lungo periodo di lavori, veniva alla luce il decreto 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.
Il decreto, a tutti gli effetti di legge, entrerà in vigore dal prossimo 4 ottobre 2022 e si applica a tutte le attività svolte nei luoghi di lavoro (art. 62 ) D.Lgs. 81/2008).
Come previsto, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio, rispettando quanto previsto in Allegato I del medesimo decreto.
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, essi frequenteranno ai sensi del nuovo strumento normativo specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale secondo quanto previsto in Allegato III.
Inoltre, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
Se alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trascorsi più di 5 anni dalla formazione, scatta obbligo di aggiornamento entro 12 mesi dell’entrata in vigore.
I corsi già programmati in base all’allegato IX del decreto 10/03/98, sono validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.