Le scaffalature portapallet

Le scaffalature portapallet, in merito all’interpello 16/2013 sono strutture modulari composte da spalle e correnti. Esse possono essere di tipo fisso o compattabile.

 

I lavoratori possono essere esposti a diversi pericoli, tra cui lo schiacciamento in seguito al ribaltamento della scaffalatura e la caduta di materiali dall’alto.

 

È necessario che il datore di lavoro valuti nella maniera corretta i rischi legati alla presenza di scaffalature e metta in campo le corrette misure di prevenzione e protezione.

 

Le scaffalature sono da considerarsi macchine o attrezzature?

Nello specifico si è cercato di fare chiarezza dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite la Commissione per gli Interpelli con l’interpello n. 16/2013, con il quale, la Commissione non definisce le scaffalature metalliche come attrezzature di lavoro a meno che non rientrino nella definizione di “macchine” ai sensi del D.lgs. 17/2010.

 

Il punto a) del comma 2 dell’art. 2 del D.lgs. 17/2010 definisce come macchina:

“insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata […]”

 

Vengono considerate come attrezzature di lavoro, quindi, le scaffalature automatizzate, mentre quelle non automatizzate vengono annoverate semplicemente come arredi dei luoghi di lavoro.

 

Le scaffalature non automatizzate, vengono quindi considerate come arredi, e pertanto devono rispettare le indicazioni dell’allegato IV del D.lgs. 81/2008 smi, in particolare devono:

  • essere stabili e possedere solidità in relazione al tipo di impiego e alle caratteristiche ambientali (punto 1.1.1 Allegato IV);
  • avere la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie indicato in kg/m2 (punto 1.1.3 Allegato IV);
  • i carichi non devono superare tale carico massimo e devono essere distribuiti razionalmente (punto 1.1.4 Allegato IV).

Oltremodo, le scaffalature automatizzate, invece, devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie – art.70, comma 1, D.lgs. 81/08.

 

Esistono anche delle norme tecniche di riferimento quando si parla di scaffalature metalliche.
Due di queste sono la UNI EN 15512:2009 e UNI EN 15620:2009 che prendono in considerazione la progettazione di sistemi di stoccaggio statici di acciaio e di scaffalature porta-pallet.
La UNI EN 15629:2009 e la UNI EN 15635:2009, invece, si occupano dell’uso e della manutenzione.

 

La norma UNI EN 15629 stabilisce che l’utilizzatore ha la responsabilità di sottoporre le scaffalature a verifiche ispettive periodiche in modo da assicurare che ogni danno occorso sia riparato e che ogni componente danneggiato sia sostituito con nuove parti identiche dello stesso produttore.

 

Secondo la norma UNI EN 15635:2009, l’utente è il principale responsabile della sicurezza delle persone che lavorano nell’impianto e deve garantire il buono stato dei sistemi di stoccaggio. Per raggiungere questo obiettivo, è bene tenere in considerazione le responsabilità menzionate in precedenza.

 

La verifica periodica deve essere effettuata da un tecnico esperto con tempi non superiori ai 12 mesi.
Al termine della fase ispettiva deve essere rilasciato un documento scritto contenente le osservazioni e gli interventi opportuni per ridurre i rischi.
In tale resoconto viene riportata la valutazione e la classificazione dei danni suddivisa in 3 livelli:

  • Livello di danno verde: i componenti della scaffalatura sono sicuri e idonei all’uso, all’azienda è richiesto un semplice monitoraggio della struttura e un controllo dopo 12 mesi;
  • Livello di danno giallo: è necessario un rapido intervento, entro e non oltre 30 giorni, per sostituire i componenti danneggiati, la scaffalatura deve essere temporaneamente scaricata in vista dell’intervento locale proposto;
  • Livello di danno rosso: segregare, mettere in sicurezza l’area e scaricare immediatamente la scaffalatura per eseguire l’intervento suggerito immediatamente.

Nell’interpello n. 16/2013 la deputata commissione, inoltre, stabilisce che “In via preliminare si rileva che qualora l’attività di montaggio e smontaggio di una scaffalatura metallica avvenga nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile – come definito dall’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 – l’operazione costituisce una parte, se pur piccola, dell’intera opera da realizzare. Ne consegue l’applicazione di quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008.”

 

Dunque, le scaffalature leggere sono da considerare in generale degli elementi di arredo, e pertanto da escludere dal campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto il loro montaggio/smontaggio è palesemente non rientrante nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Il montaggio/smontaggio delle scaffalature medie e pesanti e delle scaffalature molto pesanti potrebbe rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati.

 

Per quanto sopra detto, si ritiene che le scaffalature metalliche non siano attrezzature di lavoro, come definite dall’art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di “macchine” ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010.

 

 

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