Salute e Sicurezza sul Lavoro e Lavoratrici Madri
12 Maggio 2024: Dedicato a tutte le mamme
Premessa
Articolo 37 della Costituzione Italiana
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Quanto esplicitato al su menzionato articolo della nostra costituzione trova più ampia protezione nelle varie norme che nel corso degli anni sono state emanate a tutela delle donne e delle lavoratrici madri.
Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 smi
Il D.Lgs. 81/2008 smi norma, mediante l’adozione di adeguate misure preventive e protettive, la corretta valutazione del rischio di cui all“Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi” e che deve, tra l’altro riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto come previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
Alcune forme di tutela previste sono:
- durante la gravidanza e i sette mesi successivi al parto, la lavoratrice madre non potrà svolgere lavori pesanti, pericolosi o insalubri;
- spostamento ad altra mansione della lavoratrice che risulta addetta a lavori pesanti, pericolosi o insalubri;
- astensione dal lavoro per cinque mesi (due mesi precedenti il parto e tre mesi successivi);
- possibilità di disposizione da parte dell’Ispettorato del Lavoro, se necessario, di un periodo ulteriore di congedo;
- divieto di licenziamento per l’intero periodo della gravidanza e della maternità fino ad un anno di età del bambino, con diritto della lavoratrice illegalmente licenziata durante questo periodo al rientro nel posto di lavoro;
- indennità, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, dell’80% della retribuzione;
- possibilità di prolungamento dopo il parto del periodo di astensione dal lavoro, fino ad un massimo di sei mesi con una indennità del 30% della retribuzione;
- diritto della lavoratrice madre ad astenersi dal lavoro senza retribuzione in caso di malattia dei figli di età inferiore ai tre anni;
- due turni giornalieri di riposo per la lavoratrice madre, fino all’età di un anno del bambino;
- divieto di svolgimento di lavoro notturno dall’inizio del settimo mese di gravidanza.
Valutazione del Rischio e soggetti coinvolti
Il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, elaborata in collaborazione con il RSPP ed il Medico Competente, che riveste un ruolo decisivo per l’individuazione delle mansioni pregiudizievoli per la lavoratrice in stato di gravidanza, dovrà individuare i cosiddetti lavori “pesanti, pericolosi o insalubri art. 7” nonché i “rischi di esposizione ad agenti o condizioni di lavoro pericolosi” di cui all’Allegato A e all’Allegato B del succitato Decreto Legislativo, e le relative misure di tutela da adottare.
A valutazione ultimata, è obbligo del DL (art. 11) informare le lavoratrici madri ed il RLS sugli esiti della stessa e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare in modo da consentire alle lavoratrici un’adeguata conoscenza della natura dei rischi e nel caso in cui rilevasse il proprio stato di gravidanza, ne informi tempestivamente il proprio DL in quanto, proprio nei primi tre mesi di gestazione sia la donna che il feto sono più vulnerabili ad alcuni pericoli come: il rischio di aborto spontaneo, eventuali malformazioni del feto dovute a possibili esposizioni ad agenti chimici-biologici ect..
Misure a Sostegno del Lavoro Femminile
Riferimenti normativi
– Costituzione Repubblica Italiana: Art. 37 (Rapporti economici)
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)