preposto

Ruolo, compiti e responsabilità del preposto alla luce delle nuove disposizioni normative

La figura del preposto nelle aziende riveste un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Con l’entrata in vigore delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 81/2008 dalla Legge 215/21, il preposto assume ancora più responsabilità e compiti specifici per garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il legislatore, infatti, ha voluto proprio “responsabilizzare” questo ruolo al fine di rendere ancora più incisivo il suo intervento.

Il preposto è colui che viene designato per sovrintendere e controllare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro (come indicato nell’art. 2 del D.lgs. 81/2008, egli è” persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”).

Il suo compito principale è allora, quello di vigilare sull’operato degli altri lavoratori in applicazione delle norme di sicurezza e gestire ogni eventuale situazione di emergenza.

In genere, viene riconosciuto come “preposto” colui che assolve a funzioni di tipo organizzativo in ufficio, in cantiere, in fabbrica e coincide spesso con quelle persone che vengono identificate come “capo” e che rispondono direttamente al datore di lavoro.

Riconoscendogli la legge un “potere di iniziativa” egli ha l’obbligo di attuare tutto quanto in suo potere per garantire sul posto di lavoro la massima sicurezza possibile sia per i suoi collaboratori che per sé stesso. Egli è perciò garante della sicurezza e della salute degli altri lavoratori.

Gli obblighi del preposto sono indicati all’art. 19 del D. Lgs, 81/2008:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

In capo al preposto si possono accertare responsabilità civili e penali. Infatti, all’art. 56 il Testo Unico prevede sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti a suo carico per come indicati dal precedente articolo 19. Nello specifico:

i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) con l’arresto da uno a tre mesi;

b) e/o con ammende variabili in base alle violazioni, da €200 a € 2000.

Il preposto, per non incorrere nelle suddette sanzioni, deve avere la possibilità di dimostrare l’adempimento delle proprie funzioni, attraverso delle segnalazioni scritte oppure delle comunicazioni programmate con il datore di lavoro per segnalare eventuali lacune, malfunzionamenti di dispositivi di protezione individuali e/o collettivi o di macchinari, ma anche eventuali comportamenti non adeguati da parte degli altri lavoratori.

Anche il preposto per la sicurezza, come altre figure individuate dalla norma, devono ricevere nomina formale dal datore di lavoro, che ha l’obbligo, previsto all’articolo 18 COMMA 1 LETTERA B-BIS del D.lgs. 81/08, così come modificato dalla Legge 215/21, di:

individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività

Inoltre, all’art. 26 al comma 8-bis il legislatore stabilisce che: nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

In assenza di una nomina formale, tuttavia, è possibile riconoscere in capo ad un soggetto che eserciti normalmente all’interno di una azienda le funzioni e i poteri propri di tale figura con il consenso e l’approvazione degli altri lavoratori, il ruolo di “preposto di fatto”.

Il testo Unico disciplina tale posizione all’art. 299.

In caso di violazioni delle disposizioni antinfortunistiche, la presenza di un preposto di fatto non esonera il preposto formalmente designato, sebbene questi nella realtà, potrebbe non svolgere le proprie mansioni.

Come abbiamo potuto vedere le modifiche apportate dalla Legge 215/21 hanno ampliato e precisato i compiti e le responsabilità del preposto.

In particolare, ancora, viene richiesto al preposto di essere informato e aggiornato sulle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché sulle procedure aziendali da seguire in caso di emergenza. Dunque, vige l’obbligo, anche per il preposto, come per tutte le figure chiave della sicurezza sul lavoro, in base all’art. 37 del D.lgs. 81/08, di ricevere un’adeguata e specifica formazione e il relativo aggiornamento quinquennale secondo il percorso formativo stabilito dall’Accordo Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011.

La legge 215/21 ha introdotto modifiche importanti anche per quanto riguarda la formazione del preposto che però non entreranno in vigore se non quando sarà pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni, che sostituirà quello del 2011 e di cui si aspetta pubblicazione a breve. Al momento, rimangono perciò in vigore le indicazioni in termini di contenuti, durata e periodicità della formazione del preposto previste dal su menzionato Accordo.

Il preposto deve partecipare attivamente alla valutazione dei rischi e alla definizione delle misure di prevenzione e protezione, collaborando con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Può essere investito di delega e/o sub delega (dal dirigente delegato) per assolvere a competenze organizzative e gestionali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori anche senza autonomia di spesa, così come disciplinato all’articolo 16 del D.lgs. 81/08.

Tra i compiti del preposto vi è anche quello di sensibilizzare e formare i lavoratori sull’importanza della sicurezza sul lavoro, promuovendo una cultura della prevenzione all’interno dell’azienda.

Infine, il preposto è responsabile di segnalare al datore di lavoro eventuali criticità e di adottare tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo.

L’individuazione formale del preposto da parte del datore di lavoro è sempre obbligatoria tranne quando la figura del preposto coincide con quella del datore di lavoro:

quando quest’ultimo sovraintende direttamente all’attività dei propri dipendenti, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali, oppure quando c’è un solo lavoratore, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso (ML Interpello n. 5 del 1° dicembre 2023).

Inoltre, la nomina di un preposto con compiti specifici per la sicurezza è espressamente richiesta dalla legge in situazioni di rischio particolari, quali:

• montaggio e smontaggio di ponteggi, paratoie, cassoni e altre opere provvisionali (art. 136, c. 6, All. XXI TUSL);

• lavori di demolizione (art. 151 TUSL; Interpello n. 16 del 29 dicembre 2015);

• lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (artt. 66 e 121, All. IV p. 3 TUSL; dpr n. 177 del 14 settembre 2011);

• posizionamento di segnaletiche stradali in presenza di traffico veicolare (dm 22 gennaio 2019, All. 1 par. 2.3);

• svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto (art. 26 TUSL): i datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) devono indicare espressamente al committente i nominativi dei soggetti individuati per svolgere le funzioni di preposto.

Concludiamo ribadendo quanto il ruolo del preposto assuma un’importanza sempre maggiore nel contesto normativo attuale. La legge 215/21 ha reso ancora più chiare le responsabilità e i compiti di questa figura, che deve essere un punto di riferimento per i lavoratori e un garante della sicurezza sul posto di lavoro. È importante che le aziende designino dei preposti competenti e responsabili, in grado di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti.

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