Il Formatore antincendio

Criteri e requisiti del D.M. 2 settembre 2021

Normativa – Decreto 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio“.

Soggetti Formatori – oltre ai VVFF, i corsi di cui al presente decreto possono essere svolti anche da soggetti formatori/erogatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti specifici.

antincendio

DM 2 settembre 2021: criteri di qualificazione e requisiti

Docente che intende svolgere sia la parte teorica che la parte pratica
Prerequisito – Diploma di Scuola Superiore e alternativamente uno dei seguenti requisiti:

Docente che intende svolgere solo la parte teorica
Prerequisito – Diploma di Scuola Superiore e alternativamente uno dei seguenti requisiti:

Docente che intende svolgere solo la parte pratica
Prerequisito – Diploma di Scuola Superiore e alternativamente uno dei seguenti requisiti:

I docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I corsi di formazione per addetto antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (04/04/2023).

Dal Ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo DM 02/09/2021, oltre ai requisiti dei docenti i soggetti formatori  devono possedere comprovata esperienza in materia antincendio.

Attestazione dei requisiti del Formatore antincendio

I docenti esibiscono, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui all’articolo 6 D.M. 02/09/2021 o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Di seguito abbiamo predisposto un format di dichiarazione requisiti con un prospetto di facile comprensione, al fine di supportare il formatore antincendio nella immediata individuazione dell’eventuale requisito di qualificazione ai sensi dell’art. 6 D.M. 02/09/2021.

Chiarimento interpretativo art. 6 comma 2 DM 02/09/2021 Ministero dell’Interno del 22/03/2023 – per documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, il legislatore intende che le 90 ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico

Eroga la formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 smi.

 

Di seguito abbiamo predisposto un format di dichiarazione requisiti con un prospetto di facile comprensione, al fine di supportare il formatore antincendio nella immediata individuazione dell’eventuale requisito di qualificazione ai sensi dell’art. 6 D.M. 02/09/2021.

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