decreto attuativo patente a crediti

DECRETO ATTUATIVO PATENTE A CREDITI

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui all’ articolo 27 del D. Lgs. 81/08 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale:

Articolo 1 – Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

Presentazione, in via telematica e attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, della domanda per il conseguimento della patente. I requisiti necessari al relativo rilascio sono autodichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei soggetti tenuti al possesso della patente e indicati dal novellato articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
I predetti requisiti, individuati dal richiamato articolo 27, comma 1, vengono riprodotti nell’articolo in esame. La patente è rilasciata in formato digitale non appena completata la procedura telematica di presentazione della domanda.
Nelle more del rilascio è comunque consentito – come prevede il richiamato articolo 27, comma 2, secondo periodo – lo svolgimento delle attività, salvo contrario avviso dell’Ispettorato generale del lavoro.
La patente – come prevede il richiamato articolo 27 al comma 4 – è revocata qualora sia accertata in via definitiva la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei già menzionati requisiti e ciò può avvenire – chiarisce la relazione illustrativa – senza limiti di tempo.

  • La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
  • a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 – bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale articolo disciplina le dichiarazioni prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il citato articolo 47 disciplina gli atti di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.

RLS ed RLST dovranno essere informati della presentazione della domanda entro 5 giorni dal deposito. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Si può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Articolo 2 – Contenuti informativi della patente

individua i contenuti informativi minimi della patente, prevedendo che risultino disponibili sul portale. L’accesso alle informazioni è consentito, sulla base delle modalità stabilite dall’Ispettorato generale del lavoro e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ai soggetti titolari di un interesse qualificato, alcuni dei quali vengono individuati direttamente dal comma 2 dell’articolo in esame (titolari della patente e loro delegati, pubbliche amministrazioni, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ecc.).

INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PORTALE
a) dati identificativi del titolare della patente;
b) dati anagrafici del richiedente;
c) data di rilascio e numero;
d) punteggio al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) eventuali sospensioni;
g) eventuali decurtazioni dei crediti.

Accedono i titolari di interesse qualificato, inclusi:

  • le pubbliche amministrazioni
  • rappresentanti lavoratori per la sicurezza
  • rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale
  • organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
  • responsabile dei lavori
  • coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori

Articolo 3 – Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

disciplina i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente, demandandone la responsabilità all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Viene inoltre disciplinato il caso, previsto dall’articolo 27 cit. al comma 8, in cui nei cantieri si verifichino infortuni dai quali derivino la morte o l’inabilità permanente di uno o più lavoratori, prevedendo che, qualora emerga una responsabilità almeno a titolo di colpa grave, nel primo caso sia obbligatoria e nel secondo facoltativa l’adozione di un provvedimento cautelare di sospensione.

Come già disposto dal legislatore, la sospensione non può protrarsi oltre i 12 mesi ed è ammesso ricorso all’Ispettorato interregionale del lavoro ai sensi dell’articolo 14, comma 14, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Prima della ripresa dell’attività, l’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza.

D. Lgs. 81/08 Comma 6.
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto.
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis (schema decurtazione punti), i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

D. Lgs. 81/08 Comma 9.
I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Articolo 4 – Attribuzione dei crediti

al comma 1, stabilisce che i soggetti tenuti al possesso della patente possono ottenere un punteggio massimo non superiore a 100 crediti ed individua il numero massimo dei crediti che è possibile conseguire nelle diverse categorie (al momento del rilascio della patente (lett. a)), per la storicità dell’azienda ai sensi dell’articolo 6, comma 1 (lett. b)), per attività di investimenti e formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 5, comma 1, (lett c)).
DOTAZIONE CREDITI:

  1. Crediti iniziali: 30
  • Fino a 10 crediti, al momento del rilascio
  • Fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente

2. Ulteriori 30 crediti attribuibili per storicità aziendale

  • Fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A.
    ▪ Fino a 5 anni: 0
    ▪ Da 5 a 10 anni: 3
    ▪ Da 11 a 15 anni: 5
    ▪ Da 16 a 20 anni: 8
    ▪ Oltre 20 anni: 10
  • Fino a 20 crediti Attribuibili dopo il rilascio della patente a crediti così calcolati:
    1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni

3. Ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione

  • Fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni ovvero per altre attività o investimenti

Articolo 5 – Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

disciplina l’attribuzione di crediti ulteriori rispetto a quelli disciplinati dall’articolo 4, da riconoscere sempre ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), in quanto della stessa tipologia. Vengono quindi indicate le singole attività che possono dare luogo all’attribuzione di tali crediti relative non solo ad investimenti e formazione ma anche a determinati requisiti dell’azienda.
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento della presentazione della domanda di rilascio della patente qualora ne ricorrano le condizioni, ovvero successivamente al verificarsi delle condizioni stesse.

ATTRIBUZIONE FINO A 30 CREDITI PER:
Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

  • possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
  • asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile” ;
  • investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui al comma 3, lett. b), di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
  • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell’Inail;
  • adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;
    ATTRIBUZIONE FINO A 10 CREDITI PER:
    Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:
  • dimensione dell’organico aziendale;
  • possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
  • possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
  • applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  • attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
  • formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
  • riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
  • possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  • certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
    Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto.
    In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
    I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’INL.

Articolo 6 – Incremento dei crediti

disciplina l’incremento dei crediti per effetto del decorso del tempo in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio.
In particolare, è previsto l’incremento di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, sino ad un massimo di 20 crediti.
Viene inoltre disciplinata la sorte dell’incremento periodico nelle more di un accertamento definitivo di una violazione (di regola l’incremento è sospeso) e nel caso di adozione di un provvedimento definitivo di accertamento di una violazione (l’incremento periodico non si applica per un periodo di tre anni.)

Articolo 7 – Modalità di recupero dei crediti decurtati

disciplina il recupero dei crediti allorché il punteggio della patente si riduca al di sotto dei 15 crediti per effetto delle decurtazioni subite.
In tal caso il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL, tenuto conto dell’obbligo formativo e degli investimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei lavoratori occupati presso i cantieri dove si sono verificate le violazioni.

Articolo 8 – Ulteriori disposizioni

disciplina i casi in cui il soggetto titolare della patente muti in seguito a fusioni, anche attraverso incorporazione, ovvero per trasformazioni societarie o conferimento dell’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale.

Nel primo caso è previsto che venga accreditato il punteggio della società con il maggior numero di crediti. Nel secondo il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente.

Articolo 9 – Copertura finanziaria

fa presente che, fatti salvi gli oneri quantificati e coperti dalla norma primaria l’articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 – derivanti dall’applicazione dell’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come integralmente riformulato dall’articolo 29, comma 19, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 – dal regolamento in esame, come si evince dalla relazione tecnica, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10 – Entrata in vigore

prevede che il regolamento entri in vigore il 1° ottobre 2024, data a partire dalla quale i soggetti interessati sono tenuti al possesso della patente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Formatori24