D. Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato

Bozza Nuovo Accordo Stato-Regioni Sicurezza sul Lavoro

Cosa cambia per la definizione dei percorsi formativi in Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro: le novità in bozza.

L’importanza della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema centrale nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella promozione di ambienti lavorativi sicuri.

In Italia, l’accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, nonché alla regolamentazione delle attività di monitoraggio e di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento ai sensi del decreto legislativo 9/04/2008 n. 81, assume un ruolo cruciale nel plasmare le politiche di formazione per i lavoratori.

La promulgazione del suddetto accordo era prevista per la fine del 2022, ma i tempi si sono protratti di molto e solo ora sembra che l’attesa sia finita. Gli esperti del settore stanno elaborando diverse teorie su quelle che potrebbero essere le novità introdotte nel documento, che rappresenterà un vero e proprio “Testo Unico sulla Formazione”, in quanto riunirà i vari accordi emanati fino ad oggi e rappresenterà il modello di riferimento per garantire ai lavoratori di tutti i comparti la formazione adeguata, sia in termini di contenuti che di durata e il corretto monitoraggio e controllo sugli organismi preposti all’erogazione della stessa.

Non avendo ancora certezza di quanto effettivamente sarà inserito all’interno del nuovo Accordo, e rimanendo nel campo delle ipotesi, in questo articolo cercheremo di tracciare quelle che riteniamo possano essere le novità che potranno considerarsi definitive, data la lettura di una delle bozze valutata al momento, la più attendibile tra quelle circolanti.

Rispettando allora l’ordine della suddetta “bozza”, iniziamo con il definire e individuare le principali novità:

  • I SOGGETTI FORMATORI dei corsi di formazione sono distinti in:
  • Soggetti “istituzionali”;
  • Soggetti “accreditati”, tali in quanto accreditati presso una Regione o Provincia Autonoma in conformità al modello di accreditamento delle Regioni e Province Autonome (ai sensi dell’intesa del 20/03/2008) – tali soggetti dovranno avere maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata;
  • Organismi Paritetici (individuati dall’art. 51 del d.lgs. 81/08 e le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), di cui fanno parte gli enti che sono iscritti nel repertorio nazionale degli organismi paritetici istituito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del DM 171/2022

Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale (in deroga, dunque a quanto prescritto sui formatori “accreditati”), oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente per la figura dei formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

  • ORGANIZZAZIONE DEI CORSI.

Per ciascun corso, il soggetto formatore, oltre a predisporre il progetto formativo, deve ammettere un numero massimo di 30 partecipanti (non più 35). Limite non applicabile per eventuali corsi erogati in modalità e-learning.

Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore ad 1/5.

Il registro delle presenze dei partecipanti deve essere tenuto in formato cartaceo o elettronico.

Ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento, dovrà essere verificata una frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione e per i corsi di aggiornamento.

In tutti i corsi di formazione e aggiornamento il soggetto formatore ha l’obbligo di redigere i verbali delle verifiche finali in supporto cartaceo o elettronico, per il quale il nuovo accordo prevede i contenuti minimi (dati del soggetto formatore o del soggetto erogante, dati del corso, elenco ammessi a verifica, luogo e data della verifica finale, sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo, esiti documentati dei risultati).

Per ogni corso di formazione e aggiornamento il soggetto formatore ha l’obbligo di predisporre il Fascicolo del corso, cartaceo o elettronico e conservarlo per almeno dieci anni.

Per gli attestati rilasciati è prevista la validità su tutto il territorio nazionale.

Il datore di lavoro assume il ruolo di soggetto formatore ed ha dunque la facoltà di organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che vengano rispettati i vincoli dell’Accordo e può avvalersi di soggetti formatori per come individuati dallo stesso accordo.

FORMAZIONE LAVORATORI

La formazione dei lavoratori rimane distinta in formazione generale e formazione specifica; ma, se la prima resta perlopiù invariata, per la seconda, la bozza del nuovo accordo prevede una durata minima di 6 ore senza differenziazione in base alla classe di rischio dell’attività, e contenuti e argomenti devono essere adeguati all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi.

Per i corsi di aggiornamento della formazione specifica rimane inalterata la periodicità quinquennale e la durata di sei ore.

La bozza prevede poi che i percorsi formativi nel comparto delle costruzioni di 16 ore, definiti da Formedil (Ente unico Formazione e Sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, siano riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica.

FORMAZIONE PREPOSTI

Al corso per Preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione dei lavoratori (generale e specifica); pertanto il percorso formativo dei preposti è integrativo della formazione dei lavoratori. Tale percorso formativo deve prevedere l’articolazione in quattro moduli:

  • Giuridico normativo;
  • Gestione e organizzazione della sicurezza;
  • Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività;
  • Comunicazione ed informazione

La durata minima prevista è di 12 ore (non più 8) e non è consentito erogare ore in e-learning. Per i corsi di aggiornamento resta confermata la periodicità biennale, come previsto dalla legge 215/2021 con durata minima di sei ore.

FORMAZIONE DIRIGENTI

Anche per quanto riguarda la formazione dei dirigenti, la bozza prevede una riduzione delle ore di formazione, dalle 16 dell’Accordo attualmente in vigore, ad un minimo di 12 ore, a cui dovrebbero essere aggiunte altre 6 ore con un modulo aggiuntivo per i “cantieri” per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili per come disciplinati dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008. Resta confermata la periodicità quinquennale per l’aggiornamento con una durata minima sempre di 6 ore.

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO

Nella bozza del nuovo accordo è inserita la formazione per il datore di lavoro che dovrebbe prevedere due moduli formativi, con durata minima di 16 ore e un modulo aggiuntivo di 6 ore per i “cantieri” per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, esattamente come per i dirigenti. Tale formazione dovrà essere svolta entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo e l’aggiornamento dovrà avvenire entro i cinque anni, con modulo di 6 ore.

I moduli formativi saranno:

  • giuridico normativo;
  • di organizzazione e gestione del SSL.

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO CON INCARICO RSPP

Il percorso formativo si articola nel corso formativo per datori di lavoro, di cui al paragrafo precedente, da un modulo comune (8ore) e da ulteriori moduli tecnici- integrativi per particolari settori di riferimento, secondo il seguente prospetto:

  • Modulo comune tecnico – operativo (Il processo di valutazione; i fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione; esercitazione in cui è prevista la predisposizione di un DVR per il settore ATECO di riferimento);
  • Moduli tecnici – integrativi, a loro volta così suddivisi:
  • Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore);
  • Modulo integrativo 2: Pesca (12 ore);
  • Modulo integrativo 3: Costruzioni (16 ore);
  • Modulo Integrativo 4: Chimico – Petrolchimico (16 ore).

Non è possibile erogare la formazione base in modalità e-learning, mentre per l’aggiornamento previsto con cadenza quinquennale, è possibile effettuare un corso di minimo 8 ore anche in modalità e-learning.

FORMAZIONE RSPP E ASPP

Dal momento che l’ultimo accordo che disciplina le misure per la formazione dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione risale al 2016 (Accordo SR 07/07/2016), nella bozza del nuovo documento non troviamo significative modifiche al riguardo.

Infatti, nella bozza è confermato che il percorso formativo, relativo alle suddette figure, deve essere articolato in tre moduli, due comuni (A e B) e uno specifico per RSPP (modulo C).

Per quanto riguarda i moduli B di specializzazione, essi sono stati portati a 5 e non più a 4, perché il modulo relativo al settore della pesca è stato scorporato da quello dell’agricoltura e silvicoltura. La durata del modulo comune B è di 48 ore. Tale modulo ricordiamo, è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quelli per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione di cui sopra.

Anche la previsione dell’obbligo di aggiornamento annunciato dalla bozza del nuovo accordo resta invariato a 5 anni per un totale di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP.

FORMAZIONE COORDINATORE CSP/CSE

Non sono introdotte modifiche a durata minima e contenuti dei percorsi formativi per le figure di CSP/CSE per come attualmente previsti all’art. 98 dell’allegato XIV del d. lgs. 81/2008.

FORMAZIONE PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (DPR n. 177/2011)

La novità più significativa della bozza del nuovo accordo è sicuramente legata all’introduzione, tanto attesa, del percorso formativo obbligatorio previsto dal DPR n. 177/2011 e che ancora non aveva trovato attuazione, per tutti quei lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. In particolare, nella bozza è stabilito che la durata minima del corso dovrebbe essere di 12 ore, articolate in due moduli:

  • Giuridico – tecnico, con l’obiettivo di illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato e di illustrare le misure di prevenzione e protezione;
  • Parte pratica, per fare acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi presenti negli ambienti confinati (DPI, respiratori, rilevatori di gas…).

Sono inoltre, definiti i requisiti dei docenti incaricati di svolgere i suddetti corsi e, nello specifico, per coloro che dovranno erogare il modulo giuridico – tecnico, è richiesta esperienza professionale nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto d’inquinamento; per il modulo pratico invece, è richiesta esperienza professionale pratica riferita ai contenuti dello stesso modulo.

Non è prevista la somministrazione della suddetta formazione in modalità e – learning e l’aggiornamento richiesto è a scadenza quinquennale per una durata minima di 4 ore da svolgere esclusivamente in presenza.

La bozza prevede il riconoscimento della formazione pregressa per gli operatori addetti agli spazi confinati.

FORMAZIONE PER UTILIZZO ATTREZZATURE ART. 73 COMMA 5 D.LGS 81/08

Rispetto all’Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012, per quanto riguarda i corsi relativi alle attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione degli operatori, nella bozza che stiamo analizzando, non riscontriamo differenze particolari.

Intanto, viene specificato che, per i moduli di formazione pratica con più attrezzature, dovranno essere disponibili tutte le tipologie di attrezzature e ogni operatore le dovrà utilizzare tutte direttamente. Poi, la novità certamente più interessante è legata all’introduzione di percorsi di formazione teorico -pratici per quegli operatori che utilizzano tre specifiche attrezzature:

  • Macchina agricola raccogli frutta (carro raccogli frutta CRF) per cui è richiesto un modulo base teorico – tecnico di 4 ore e una parte pratica, anch’essa di 4 ore;
  • Caricatori per la movimentazione di materiali , (CMM) modulo teorico – tecnico di 4 ore e parte pratica 4 ore;
  • Carriponte – il modulo pratico è distinto per le diverse tipologie di comando, identificando tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, per la durata, per ciascuna tipologia di comando, di 6 ore. L’abilitazione invece, per tutte le tipologie, comporta un modulo pratico di 7 ore.

Anche per queste attrezzature, come per le altre contemplate già nell’accordo attualmente in vigore, il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.

L’aggiornamento ha cadenza quinquennale con una durata di almeno 4 ore per la parte pratica.

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Mantenendo fermo il concetto per cui la verifica dell’apprendimento rappresenta la prima evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi al termine di qualsiasi corso formativo e ribadendo che questi ultimi, sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia, la bozza del nuovo accordo prevede che, pe ogni tipologia di corso di formazione e di aggiornamento siano stabilite le più opportune modalità di verifica tra:

  • Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
  • Colloquio, individuale e finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso (previsto in particolare per il modulo C RSPP);
  • Simulazione, finalizzata alla verifica delle competenze tecnico – professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo;
  • Prove pratiche, previste per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto inquinamento e lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro.

Per i corsi di aggiornamento i test dovranno prevedere un minimo di 10 domande, anche queste con tre risposte alternative in relazione all’oggetto dell’aggiornamento.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Considerando che lo strumento fondamentale per il monitoraggio e il controllo è la Comunicazione di attivazione dei corsi di formazione da parte del soggetto formatore, egli ha l’obbligo di trasmettere agli Organi di Vigilanza, tramite piattaforma telematica, l’inizio corso prima dell’attivazione dello stesso, ad esclusione dei corsi di Aggiornamento e, secondo le disposizioni operanti in ciascuna regione e provincia autonoma, almeno per i corsi sulle attrezzature di lavoro e sulle attività in ambienti confinati.

La bozza così delineata dovrebbe rappresentare a detta degli esperti, quella definitiva per la stesura del nuovo Accordo Stato – Regioni in materia di formazione nei luoghi di lavoro e si spera che non si debba attendere oltre per la sua pubblicazione.

Il nuovo Accordo, come tutti i precedenti, implica una collaborazione tra le istituzioni, le imprese e i rappresentanti dei lavoratori per stabilire standard comuni che assicurino un livello adeguato di competenze e conoscenze in materia di sicurezza e rappresenta un passo significativo verso la creazione di ambienti di lavoro sempre più sicuri e consapevoli.

La sua corretta attuazione contribuirà non solo al rispetto delle normative vigenti, ma anche a promuovere una cultura della sicurezza che beneficerà tutti gli attori coinvolti. La collaborazione tra Governo, imprese e Lavoratori sottolinea l’importanza di un approccio condiviso per migliorare lo stato attuale e puntare a risultati sempre più alti.

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