Articolo 37 – Formazione Dei Lavoratori E Dei Loro Rappresentanti
Sentenza n. 6301 Cassazione Penale, sez. IV
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. …..
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Quando svolgere la formazione
Pertanto, come premesso, la formazione è da intendersi preventiva allo svolgimento della mansione lavorativa.
Il processo di informazione, formazione e addestramento, come già evidenziato più volte, rientra nelle attività di prevenzione intese come abbattimento delle probabilità di accadimento degli incidenti sul lavoro. In occasione dell’elaborazione del DVR, vengono spesso menzionate “misure preventive” e “misure protettive” forse diventate un automatismo ripetitivo privo di significato quanto, in verità, rappresentano la concezione più pura della finalità della valutazione del rischio stesso, ovvero garantire l’incolumità psicofisica del lavoratore durante l’orario di lavoro.
La sentenza n. 6301 Cassazione Penale, sez. IV , esprime bene il concetto della formazione come strumento di prevenzione che deve essere erogata contestualmente all’assegnazione della mansione e prima che il lavoratore venga assegnato alla rispettiva mansione, allo scopo di rendere consapevole e a trasferire quelle conoscenze adeguate al lavoratore circa quali rischi e pericoli è esposto e quali sono le misure preventive e protettive adeguate alla salvaguardia della sua incolumità da adottare durante l’esecuzione della mansione lavorativa.
Ecco un breve riepilogo dei punti chiave della sentenza n. 6301 della Corte Suprema di Cassazione Penale, Sez. IV:
Caso di Infortunio: La sentenza riguarda un infortunio sul lavoro subito da un lavoratore interinale con mansioni di letturista, che ha subito gravi lesioni personali.
Responsabilità Penale: L’imputata A.A., amministratore unico della M.P.S. Multiutility Public Solutions Srl, è stata condannata per il reato di lesioni personali gravi a causa di una formazione inadeguata fornita al lavoratore.
Formazione e Sicurezza: La Corte ha sottolineato l’importanza della formazione specifica sui rischi lavorativi e l’inadeguatezza della sola trasmissione verbale o gestuale delle informazioni di sicurezza.
Risarcimento del Danno: La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione dell’attenuante per il risarcimento del danno, ritenendo che fosse stato effettuato integralmente.
Si osservi anche, una delle motivazioni dei Giudici qui di seguito riportata:
“Sulla base di tali di dati di fatto, la Corte di Appello ha ravvisato un comportamento colposo dell’imputata in stretta casualità con il sinistro, consistito, in particolare, nel non aver fornito al lavoratore dipendente adeguata formazione e informazione. B.B. – ha rilevato la Corte – era stato impiegato nella mansione di letturista, pur avendo svolto solo un corso generale sulla sicurezza di appena quattro ore e non anche il corso specifico, in cui avrebbe dovuto ricevere specifiche istruzioni collegate a tali mansioni, previsto solo per le settimane successive. I Giudici hanno considerato irrilevante il fatto che il collega anziano C.C. gli avesse intimato di non avvicinarsi nel momento in cui erano in corso le operazioni di sollevamento del tombino, così come il fatto che egli fosse stato appunto affiancato a tale collega, osservando che l’adempimento dell’obbligo di formazione e informazione non è surrogabile dal travaso di conoscenze dai colleghi più esperti e che, appunto, B.B. non aveva ricevuto formazione specifica sui rischi connessi alla mansione, né gli era stato consegnato il manuale. Laddove l’obbligo formativo fosse stato assolto – ha proseguito la Corte – ad B.B. in maniera formale sarebbe stata impartita la direttiva di tenersi ad adeguata distanza dalle operazioni di apertura del “chiusino”, in modo da non esporsi ai pericoli derivanti dal tipo di operazione effettuata, e ciò sarebbe valso ad evitare l’evento.”