Gli obblighi sicurezza sul lavoro per il lavoratore somministrato
La somministrazione di lavoro è disciplinata dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Capo IV) e coinvolge più soggetti, in primis un’agenzia autorizzata (somministratore), iscritta in uno specifico albo informatico conservato presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
Un secondo soggetto, l’utilizzatore, si avvale dei servizi del somministratore per fare scouting di personale, mentre uno o più lavoratori (in gergo somministrati o in somministrazione), assunti dal somministratore sono inviati da quest’ultimo in missione presso l’utilizzatore.
I rapporti contrattuali
La Somministrazione di lavoro fa capo a due distinti contratti:
– Contratto commerciale di somministrazione – appunto di natura commerciale – a tempo determinato o indeterminato e portato a termine da somministratore e utilizzatore;
– Contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore somministrato. Come quello di natura commerciale, anche quest’ultimo può rifarsi al tempo determinato o indeterminato.
Somministrazione di lavoro. Potere organizzativo e potere disciplinare
La struttura contrattuale della somministrazione comporta una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi datoriali, come ad esempio quello inerente al potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, potere che viene esercitato dall’utilizzatore, fatto salvo che il lavoratore svolga la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice (art. 30).
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare,appannaggio del datore di lavoro somministratore, l’utilizzatore comunica gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare (art. 35, comma 6);
Obblighi sicurezza sul lavoro da parte del somministratore
Ai fini della sicurezza e della tutela della salute, il somministratore è responsabile dell’adempimento degli obblighi informativi e della formazione dei lavoratori, in conformità al Decreto Legislativo n. 81/2008. Tuttavia, è possibile che, tramite accordo contrattuale, l’onere di tali obblighi venga attribuito all’utilizzatore. Inoltre, l’utilizzatore è tenuto a rispettare gli stessi obblighi di prevenzione e protezione nei confronti dei lavoratori somministrati, come previsto dalla legge e dai contratti collettivi, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4).
Per quanto riguarda la retribuzione, questa viene versata direttamente dal somministratore e successivamente rimborsata dall’utilizzatore, insieme agli oneri previdenziali (art. 33, comma 2). Inoltre, gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del somministratore (art. 37).
L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, con la possibilità di rivalersi sul somministratore (art. 35, comma 2). Inoltre, l’utilizzatore è responsabile per i danni causati a terzi dai lavoratori durante l’esecuzione del lavoro (art. 35, comma 7)”
Nel sistema del decreto 276/03, l’utilizzatore viene considerato come datore di lavoro non solo per quanto riguarda l’esercizio del potere direttivo e di controllo sul lavoratore, ma anche per l’applicazione delle normative sulla sicurezza. Questo si deduce dal comma 5 dell’articolo 23, in cui si stabilisce che l’utilizzatore deve garantire al lavoratore somministrato tutti gli obblighi di protezione previsti per i propri dipendenti e assume la responsabilità per eventuali violazioni delle norme di sicurezza definite dalla legge e dai contratti collettivi. D’altra parte, il comma 5 impone specifici obblighi di sicurezza all’Agenzia, e quindi la responsabilità di quest’ultima in materia di sicurezza è limitata a tali obblighi.
Informazione, formazione e sorveglianza sanitaria del lavoratore
Se non altrimenti menzionato nel contratto, la formazione e l’informazione del lavoratore in somministrazione sono di esclusiva competenza dell’Azienda utilizzatrice. Di seguito alcuni articoli che fanno riferimento al D.Lgs. n° 276/03 per quanto concerne l’informazione e la formazione del lavoratore, nonché specifici articoli relativi alla sorveglianza sanitaria.
Informazione del lavoratore
A) Obblighi della agenzia di somministrazione
Articolo 23 – Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
Comma 5 – Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni…
Articolo 21 – Forma del contratto di somministrazione
Comma 1 – Lettera d – L’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
Comma 1 – Lettera f – Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
Comma 3 – Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore.
B) Obblighi dell’utilizzatore
Articolo 23 – Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
Comma 5 IV periodo – L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi;
Comma 5 III periodo – Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Formazione del lavoratore
A) Obblighi della agenzia di somministrazione
Articolo 23 – Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
Comma 5 I periodo – Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Di conseguenza, tutti gli altri obblighi di formazione e addestramento riguardanti le specifiche attrezzature di lavoro a cui il lavoratore sarà assegnato nell’impresa utilizzatrice saranno di responsabilità esclusiva di quest’ultima.
B) Obblighi dell’utilizzatore
Articolo 23 – Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
Comma 5 IV periodo – L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Inoltre, l’utilizzatore deve fornire la formazione e l’addestramento sull’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative dei lavoratori somministrati, con particolare riferimento alle attrezzature che verranno utilizzate in quel preciso contesto produttivo.
Sorveglianza sanitaria del lavoratore
Articolo 23 – Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
Comma 5 IV periodo – L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
L’applicazione di tale previsione implica che sia l’impresa utilizzatrice a dover adempiere all’obbligo relativo alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.