D. Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato

D. Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato

D. Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato – è lo strumento normativo che, attualmente, regola la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia.

L’intero impianto normativo si basa sul principio di tutela del lavoratore, ed in contrapposizione ad alcune obsolescenze del passato, per lavoratore si intende qualsiasi figura ad esso equiparato.

D. Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro è aggiornato periodicamente in modo organico e funzionale, anche alla evoluzione della tutela dei lavoratori in relazione all’avanzamento tecnologico e non solo.

Il D. Lgs. 81/2008 successive modifiche e integrazioni si compone di:

  • 13 Titoli
  • 306 articoli
  • 51 allegati

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

 

 

Il D. Lgs. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente:
– l’individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;
– la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;
– il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
– l’elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazione.

 

Aggiornamento maggio 2023

A seguito del Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro di cui al Capo II – INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI – il D. Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro aggiornato, come segue, con entrata in vigore dal 5 maggio 2023:

 

 

a) Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1, lettera a) , le parole:
«presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»;

 

 

b) Articolo 21 Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi, comma 1, lettera a) , dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

 

 

c) Articolo 25 – Obblighi del medico competente, comma 1:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e -bis )
in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;
2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n – bis ) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

 

 

d) Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b -bis ) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

 

 

e) Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro (TIOTLO III), il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente
competente.»;

 

 

f) Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»;

 

 

g) Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4 -bis . Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

 

 

h) Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso, comma 2, lettera c) , sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4 -bis ».

 

 

Novità

Articolo 15 del DL n. 48/2023 prevede Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva, viene inoltre istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

 

 

E al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

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