La delega di funzioni del datore di lavoro

La delega di funzioni del datore di lavoro, di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 smi, non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La vigilanza, sempre in capo alla figura apicale del datore di lavoro, si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 smi, il quale stabilisce che l’attuazione di corretti modelli di gestione della sicurezza sul lavoro esonera il datore di lavoro dalle responsabilità amministrativa prevista dal d. lgs. 231/2001.

Le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza idonei ad avere questa efficacia esimente sono ricondotte alle Linee Guida UNI INAIL o alle norme BS OHSAS 18001, oggi ISO 45001.

Caratteristiche della delega di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/2008)

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

 

Tuttavia, occorre necessariamente specificare che così come previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 smi vi sono due obblighi indelegabili e inscindibili dalla figura del datore di lavoro:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

 

Pertanto, l’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

 

Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.

 

Essa, su tutti i piani, si distingue dal semplice conferimento di incarico poiché deve essere esplicitamente accettata dal delegato in forma scritta.

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