Interpello n. 1/2022: applicazione art. 35 (riunione periodica) comma 1 D.Lgs. n. 81/2008
L’associazione sindacale CIMO – Sindacato dei Medici, ha formulato istanza alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
Qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?
Risposta della Commissione:
la Commissione ritiene che la citata normativa preveda in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evinca dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva. Tanto premesso la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.
Fonte: Interpello n. 1/ 2022 – Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
* Si precisa che il presente testo è solo una fedele estrazione del testo integrale consultabile tramite il collegamento sotto riportato.